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AIRE: obbligo di iscrizione, accertamento, sanzioni

Da quest’anno partono le sanzioni economiche: multe fino a 1.000 Euro per ogni anno di mancata iscrizione, fino a un massimo di cinque…

L’iscrizione all’A.I.R.E. è un diritto-dovere del cittadino (Legge n. 470/1988, Art. 6) e costituisce il presupposto per usufruire dei servizi consolari forniti dalle Rappresentanze all’estero, nonché per l’esercizio di importanti diritti. Si evidenzia che la Legge n. 213, Art.1, comma 242 del 30 dicembre 2023 (Legge di Bilancio) ha introdotto una sanzione di massimo 1.000 Euro per ogni anno di mancata iscrizione all’A.I.R.E., per un massimo di 5 anni, per tutti i cittadini italiani residenti all’estero.

Riportiamo, di seguito, una serie di domande e risposte per comprendere meglio quali potrebbero essere le conseguenze per quegli italiani nel mondo che decidano di non iscriversi all’AIRE.

D. L’accertamento della possibile violazione o l’irrogazione delle sanzioni possono esserci notificati in qualunque momento, negli anni, oppure è prevista una decadenza?

R. L’accertamento e l’irrogazione delle sanzioni sono notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui risulti il non adempimento o l’omissione dell’obbligo anagrafico o della comunicazione di residenza.

D. Quanti anni sono sanzionabili per inadempimento dell’obbligo? C’è un limite?

R. Sì, si possono sanzionare al massimo cinque anni “irregolari”. Ad esempio, se sono arrivato in Albania nel 2015 e non mi sono ancora iscritto e vengo “scoperto” ora, cioè nel 2024, posso essere sanzionato solo per i 5 anni precedenti alla “scoperta”, quindi dal 2019.

D. Se si risulta già iscritti all’AIRE, ma l’iscrizione è stata fatta in ritardo rispetto all’effettivo trasferimento, si possono avere problemi relativamente agli anni rimasti “scoperti”?

R. La Legge di bilancio non ha valore retroattivo e questo significa che, sebbene teoricamente si risulti punibili anche in questi casi, non lo si è in base ai nuovi parametri introdotti dalla legge del 30 dicembre del 2023.

D. In caso di nuclei familiari, sono sanzionati tutti i non iscritti?

R. Sì e la sanzione coinvolge anche i minori, per i quali sono ovviamente responsabili i genitori.

D. Cosa si può fare per mitigare le conseguenze di una situazione irregolare?

R. Senz’altro iscriversi all’AIRE".

Inoltre si fa obbligo, seppur teorico, alle Amministrazioni Pubbliche, anche estere, di comunicazione al Comune di iscrizione anagrafica e all’Ufficio Consolare competente, nel caso in cui esse acquisiscano, nell’esercizio delle loro funzioni, elementi “rilevanti” tali da indicare una residenza di fatto all’estero del cittadino italiano. Il Comune di iscrizione anagrafica dovrà comunicare all’Agenzia delle Entrate le informazioni ricevute, così da poter dare inizio a controlli di carattere tributario.

Restano ancora però poco chiari la metodologia ed i Soggetti autorizzati alla riscossione nel Paese estero di residenza.

Dunque, per tutti coloro che avessero ancora dubbi, la risposta è una sola: se davvero vivete oltre confine, correte a iscrivervi all’AIRE, se non lo avete già fatto. Altrimenti la mancata iscrizione potrebbe costarvi molto cara.

 

Per ulteriori informazioni consultare la Gazzetta Ufficiale al seguente link: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2023/12/30/303/so/40/sg/pdf

Per iscriverti all’AIRE segui le istruzioni che trovi al seguente link: https://ambtirana.esteri.it/it/servizi-consolari-e-visti/servizi-per-il-cittadino-italiano/anagrafe/

 

 

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