AIRE: obbligo di iscrizione, accertamento, sanzioni
Da quest’anno partono le sanzioni economiche: multe fino a 1.000 Euro per ogni anno di mancata iscrizione, fino a un massimo di cinque…
L’iscrizione all’A.I.R.E. è un diritto-dovere del cittadino (Legge n.
470/1988, Art. 6) e costituisce il presupposto per usufruire dei servizi
consolari forniti dalle Rappresentanze all’estero, nonché per l’esercizio di
importanti diritti. Si evidenzia che la Legge n. 213, Art.1, comma 242 del 30
dicembre 2023 (Legge di Bilancio) ha introdotto una sanzione di massimo 1.000 Euro
per ogni anno di mancata iscrizione all’A.I.R.E., per un massimo di 5 anni, per
tutti i cittadini italiani residenti all’estero.
Riportiamo, di seguito, una serie di domande e risposte per comprendere
meglio quali potrebbero essere le conseguenze per quegli italiani nel mondo che
decidano di non iscriversi all’AIRE.
D. L’accertamento
della possibile violazione o l’irrogazione delle sanzioni possono esserci
notificati in qualunque momento, negli anni, oppure è prevista una decadenza?
R. L’accertamento e
l’irrogazione delle sanzioni sono notificati, a pena di decadenza, entro il 31
dicembre del quinto anno successivo a quello in cui risulti il non adempimento
o l’omissione dell’obbligo anagrafico o della comunicazione di residenza.
D. Quanti anni sono
sanzionabili per inadempimento dell’obbligo? C’è un limite?
R. Sì, si possono sanzionare
al massimo cinque anni “irregolari”. Ad esempio, se sono arrivato in Albania
nel 2015 e non mi sono ancora iscritto e vengo “scoperto” ora, cioè nel 2024,
posso essere sanzionato solo per i 5 anni precedenti alla “scoperta”, quindi
dal 2019.
D. Se si risulta già
iscritti all’AIRE, ma l’iscrizione è stata fatta in ritardo rispetto
all’effettivo trasferimento, si possono avere problemi relativamente agli anni
rimasti “scoperti”?
R. La Legge di bilancio non
ha valore retroattivo e questo significa che, sebbene teoricamente si risulti
punibili anche in questi casi, non lo si è in base ai nuovi parametri
introdotti dalla legge del 30 dicembre del 2023.
D. In caso di nuclei
familiari, sono sanzionati tutti i non iscritti?
R. Sì e la sanzione coinvolge
anche i minori, per i quali sono ovviamente responsabili i genitori.
D. Cosa si può fare
per mitigare le conseguenze di una situazione irregolare?
R. Senz’altro iscriversi
all’AIRE".
Inoltre si fa obbligo, seppur teorico, alle Amministrazioni Pubbliche,
anche estere, di comunicazione al Comune di iscrizione anagrafica e all’Ufficio
Consolare competente, nel caso in cui esse acquisiscano, nell’esercizio delle
loro funzioni, elementi “rilevanti” tali da indicare una residenza di fatto
all’estero del cittadino italiano. Il Comune di iscrizione anagrafica dovrà
comunicare all’Agenzia delle Entrate le informazioni ricevute, così da poter
dare inizio a controlli di carattere tributario.
Restano ancora però poco chiari la metodologia ed i Soggetti autorizzati
alla riscossione nel Paese estero di residenza.
Dunque, per tutti coloro che avessero ancora dubbi, la risposta è una sola:
se davvero vivete oltre confine, correte a iscrivervi all’AIRE, se non lo avete
già fatto. Altrimenti la mancata iscrizione potrebbe costarvi molto cara.
Per ulteriori
informazioni consultare la Gazzetta Ufficiale al seguente link: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2023/12/30/303/so/40/sg/pdf
Per iscriverti all’AIRE segui
le istruzioni che trovi al seguente link: https://ambtirana.esteri.it/it/servizi-consolari-e-visti/servizi-per-il-cittadino-italiano/anagrafe/
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